Dal 1° gennaio 1992 è entrata in vigore anche in Italia, a seguito della legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ne ha autorizzato la ratifica, la Convenzione internazionale relativa alla legge regolatrice dei trusts ed al loro riconoscimento, firmata a l'Aja il 1° luglio 1985.
Il trust è un istituto sorto nel diritto anglosassone, in forza del quale il soggetto che costituisce il trust - il che può avvenire con un atto unilaterale inter vivos o con un atto mortis causa - pone dei beni sotto il controllo di un trustee (ossia di un amministratore fiduciario), affinché quest'ultimo amministri, gestisca e disponga dei beni conferiti nel trust secondo le disposizioni impartite dal costituente, agendo in vista dell'interesse di un terzo - il beneficiario del trust - indicato dallo stesso costituente, ovvero in funzione della realizzazione di un fine specifico, definito dal costituente.
La peculiarità dell'istituto consiste nel fatto che i beni del trust, benché siano intestati a nome del trustee, non fanno parte del patrimonio di quest'ultimo e costituiscono una massa distinta: pertanto i creditori personali del trusteenon possono pignorare o sequestrare i beni del trust, che vengono a costituire una sorta di patrimonio separato ed autonomo.